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Un piccolo dizionario ragionato sulla materia previdenziale. Ti sarà utile per comprendere termini e concetti spesso trattati in modo troppo tecnico o con un linguaggio poco accessibile.
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ACCESSO ALLA PENSIONE
Diritto che si perfeziona in possesso di determinati requisiti (anagrafici, contributivi, ecc.) stabiliti dalla legislazione vigente.
AGEVOLAZIONI FISCALI
Sono tutte quelle misure che riducono il carico fiscale delle aziende e delle persone, diminuendo di conseguenza le entrate per le casse pubbliche: crediti di imposta, riduzioni fiscali in genere, esenzioni.
ANTICIPAZIONE (NELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE)
L'aderente ad una forma previdenziale complementare, sia su base individuale che su base collettiva, può ottenere un'anticipazione nei seguenti casi:
- in qualsiasi momento per spese sanitarie, per gravissime situazioni per sè, il coniuge e i figli, riconosciute dalle strutture pubbliche competenti: massimo il 75%
- dopo 8 anni di iscrizione per acquisto prima casa per se o per i figli e per ristrutturazione prima casa per se: massimo il 75%
- dopo 8 anni di iscrizione per ulteriori esigenze degli aderenti: massimo il 30%
ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA
Si calcola sommando il numero di anni utili ai fini del calcolo della prestazione pensionistica (anni di contributi versati), oppure la somma dei periodi di servizio:
- effettivamente prestato;
- riscattato o riscattabile;
- ricongiunto o ricongiungibile o comunque computabile (servizio militare, aspettativa per motivi di salute, per motivi sindacali, interruzione obbligatoria per lavoratrici madri, ecc.).
ASSEGNO ORDINARIO DI INVALIDITÀ
Viene concesso dall'INPS in seguito alla constatazione di una ridotta capacità lavorativa, in presenza di redditi bassi.
È richiesta un'anzianità contributiva di 5 anni (di cui 3 nell'ultimo quinquennio).
È un assegno che spetta ai lavoratori dipendenti o autonomi affetti da infermità fisica o mentale.
L'assegno ordinario di invalidità non è una pensione definitiva: vale infatti fino a un massimo di 3 anni ed è rinnovabile su domanda del beneficiario, che viene quindi sottoposto a una nuova visita medico-legale.
ASSEGNO SOCIALE
Prestazione assistenziale che, a partire dall'1 gennaio 1996, sostituisce la pensione sociale, concessa a cittadini italiani ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito.
I redditi devono essere inferiori ai limiti stabiliti ogni anno dalla legge e variano a seconda che il pensionato sia solo o coniugato. Se è coniugato si tiene conto anche del reddito del coniuge.
BENCHMARK
È un termine inglese che identifica un indicatore capace da solo di sintetizzare l'andamento del mercato in cui opera un fondo d'investimento. Si tratta quindi di un parametro di riferimento che permette di identificare il profilo di rischio e di confrontare l'andamento del proprio investimento. Nel confronto si deve però considerare che il Benchmark non tiene conto delle trattenute fiscali, che vengono invece applicate ai rendimenti del fondo, riducendo in questo modo il valore della quota.
CAPITALIZZAZIONE
È un metodo finanziario del sistema pensionistico nel quale i contributi versati da ciascun iscritto al fondo (posizione personale del lavoratore) vengono rivalutati (ossia capitalizzati) sulla base di un determinato tasso di rendimento.
Nelle forme previdenziali complementari rappresenta il criterio di calcolo con cui sono obbligatoriamente gestiti i contributi: tutti i versamenti confluiscono in un conto individuale intestato all'iscritto; l'entità della prestazione finale dipenderà dai versamenti e dai rendimenti della gestione finanziaria.
CHECK UP PREVIDENZIALE
Processo di simulazione volto a definire, con buona approssimazione, il valore della pensione pubblica alla data della maturazione del diritto al pensionamento, sulla scorta dei dati contributivi e anagrafici forniti dal soggetto interessato. Il differenziale ovvero l'area di scopertura esistente tra l'ultimo reddito (stipendio) e la pensione così determinata, viene comunemente definito "Gap Previdenziale".
COEFFICIENTE (ALIQUOTA) DI RENDIMENTO
Aliquote percentuali, in riferimento agli anni di anzianità contributiva, da applicare sulla retribuzione pensionabile (o reddito pensionabile), al fine della determinazione della misura delle pensioni con il metodo retributivo. Dall'1 gennaio 1995 i coefficienti sono unificati per tutte le gestioni previdenziali al 2%. Sulle retribuzioni (o redditi) eccedenti la retribuzione massima pensionabile (o reddito massimo pensionabile), tali coefficienti di rendimento sono decrescenti con riferimento a fasce di retribuzioni (o redditi) determinate fino ad un minimo dello 0,90%.
COEFFICIENTI DI CONVERSIONE (TRASFORMAZIONE)
Sono coefficienti attualmente utilizzati nel metodo di calcolo contributivo. Si applicano al montante contributivo in base all'età del pensionamento.
CONTRIBUTI SOCIALI
È l'insieme dei contributi obbligatori che lavoratori e datori di lavoro versano per sovvenzionare il sistema previdenziale (pensioni, cassa integrazione, disoccupazione, ecc.) e il Servizio Sanitario Nazionale.
CONTRIBUZIONE OBBLIGATORIA
Versamento obbligatorio effettuato dai datori di lavoro agli enti previdenziali (o fondi, casse, istituti) in percentuale sulla retribuzione (aliquote contributive) e, nel caso di lavoro dipendente, con onere ripartito tra datore di lavoro e lavoratore. I contributi vengono calcolati in percentuale sulla retribuzione: una parte (i due terzi) è a carico dell'azienda e una parte (un terzo) a carico del lavoratore. I contributi per la pensione sono calcolati sulla retribuzione lorda del lavoratore dipendente; nella generalità dei casi la percentuale globale è pari al 33 %.
Per i lavoratori autonomi e liberi professionisti il contributo è a totale carico dell'iscritto e per i primi è pari a circa il 20% del reddito.
CONTRIBUZIONE VOLONTARIA
I lavoratori dipendenti del settore privato e i lavoratori autonomi possono versare dei contributi, con onere totalmente a loro carico, per raggiungere i requisiti contributivi minimi per aver diritto alla pensione.
COVIP
La Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione è stata istituita con lo scopo di perseguire la corretta e trasparente amministrazione e gestione dei fondi pensione per la funzionalità del sistema di previdenza complementare.
La COVIP concentra su di sè le attività di vigilanza e controllo dell'intero settore, comprese le forme pensionistiche complementari attuate tramite contratti assicurativi (PIP). Emana le direttive generali in ottemperanza alle norme di legge vigenti.
Dal 1° gennaio 2007 solo le Forme Pensionistiche che hanno ottenuto specifica autorizzazione (anche tacita) da parte della COVIP possono ricevere nuove adesioni.
DEDUCIBILITÀ
Beneficio fiscale che agisce prima che venga calcolata ed applicata l'aliquota fiscale. Queste somme, entro i limiti stabiliti dalla legge (es. i contributi versati alla previdenza complementare), diminuiscono l'imponibile fiscale, cioè diminuiscono l'importo sul quale si applica la tassazione.
Deducibiltà nella previdenza complementare: le somme versate per la previdenza complementare sono deducibili dal reddito complessivo del contribuente nel limite massimo di € 5.164,57.
DETRAIBILITÀ
È un beneficio fiscale che diminuisce l'imposta lorda dovuta, viene applicata quindi dopo che l'imposta è stata calcolata.
Gli oneri detraibili rappresentano un variegato mondo di spese che danno diritto al contribuente a un'agevolazione attualmente pari al 19% delle spese stesse. Ovviamente, trattandosi di una detrazione, nel caso in cui la somma delle stesse superi l'importo delle imposte da pagare al fisco, al contribuente non spetterà alcun rimborso.
La detrazione segue sempre il criterio di cassa: la spesa si deduce nell'anno in cui è stata pagata a prescindere dal momento in cui il debito è maturato.
DIRITTI ACQUISITI (O MATURATI)
Sono diritti riconosciuti dalla legge fino a una certa data, in presenza di una modifica sostanziale della normativa vigente. La legge delega di riforma previdenziale 243/2004 ha introdotto il concetto di "certificazione" e quindi di intangibilità del diritto ad accedere alla prestazione pensionistica maturato entro il 2007.
ESTRATTO CONTO INPS
È un riepilogo dei contributi che risultano registrati negli archivi dell'Inps a favore del lavoratore fin dall'inizio della sua vita assicurativa (nell'estratto sono compresi i contributi da lavoro, figurativi e da riscatto). Ne possono fare richiesta tutti i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti. L'estratto consente al lavoratore di verificare l'esattezza delle registrazioni che lo riguardano e di segnalare per tempo eventuali discordanze o inesattezze.
FINESTRE DI USCITA
Sono le scadenze programmate durante le quali le persone che hanno raggiunto i requisiti previsti possono andare in pensione. Dal 2008 saranno ridotte da quattro a due (primo gennaio e primo luglio).
FIP (Forme Individuali Previdenziali)
Comprendono le forme pensionistiche complementari individuali cioè:
- PIP - piani individuali previdenziali di derivazione assicurativa;
- Fondi Pensione Aperti ad adesione individuale.
FONDO PENSIONE
I fondi pensione sono di due tipologie:
- I fondi pensione "chiusi o negoziali", possono essere istituiti per:
- categorie di lavoratori o comparto di riferimento (fondi di categoria o comparto);
- singola azienda o per gruppi di aziende (fondi aziendali o di gruppo);
- per raggruppamenti territoriali (fondi territoriali).
Tali fondi sono costituiti attraverso un contratto collettivo nazionale, un accordo o un regolamento aziendale, ovvero tramite accordo tra lavoratori promosso dai sindacati o associazioni rappresentative di categoria. Questi Fondi non gestiscono direttamente i versamenti dei contributi ma lo fanno attraverso società di gestione del risparmio, compagnie di assicurazione, banche e Sim (società di intermediazione mobiliare).
- I fondi pensione "aperti", sono istituiti e gestiti direttamente da banche, società di assicurazioni, società di gestione del risparmio, società di intermediazione mobiliare. Questi ultimi sono funzionali sia al Secondo (adesione collettiva) che al Terzo Pilastro (adesione individuale) grazie alla possibilità concessa dalla legge di accedere ai Fondi Pensione Aperti anche con un'adesione individuale.
Nel sistema previdenziale integrativo italiano i Fondi pensione sono di norma a "contribuzione definita": viene fissato cioè il valore della contribuzione, mentre quello della prestazione è variabile in funzione dell'ammontare dei contributi e della loro rivalutazione finanziaria.
In alternativa (solo per il lavoro autonomo) possono essere previsti Fondi pensione a "prestazione definita": il valore dei contributi annuali è variabile, in funzione della costruzione di una prestazione finale prefissata e quindi "definita".
FORME PREVIDENZIALI COMPLEMENTARI
Sono chiamate così tutte quelle attività che integrano la pensione pubblica aventi i requisiti previsti dalla legge.
Un programma di previdenza complementare può essere realizzato mediante adesione ad un fondo pensione "chiuso o negoziale", ad un fondo pensione "aperto" oppure mediante stipula di contratti di assicurazione sulla vita con finalità pensionistiche (PIP).
GAP PREVIDENZIALE
Con questo termine si definisce, di solito in misura percentuale, la differenza tra l'ultimo reddito da lavoro e la pensione maturata.
INPDAP
Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica. È il nuovo istituto nel quale sono confluite le ex gestioni soppresse dell'ENPAS, dell'INADEL, dell'ENPDEP e delle quattro Casse Pensioni degli istituti di previdenza (CPDEL, CPS, CPI, CPUG). Dal primo gennaio 1996 è istituita presso l'INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato.
INPS
L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale gestisce l'AGO (Assicurazione Generale Obbligatoria) per l'IVS (Invalidità, Vecchiaia e i Superstiti) dei lavoratori dipendenti privati e dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, coltivatori diretti), nonché fondi sostitutivi (telefonici, elettrici, volo, dazieri, trasporto) e integrativi (esattoriali, minatori, gasisti), e gestioni pensionistiche minori.
Ha inoltra in carico la Gestione Prestazioni Temporanee (GPT) e la Gestione per gli Interventi Assistenziali (GIAS).
Con il termine generico "Prestazioni" identifichiamo tutti quei servizi, assegni, pensioni o altre forme di attività che l'INPS produce nella sua attività istituzionale di assistenza ai cittadini.
ISVAP
Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di interesse collettivo. È un ente dotato di personalità giuridica di diritto pubblico ed è stato appositamente istituito per vigilare sulle imprese di assicurazione e riassicurazione, nonché di tutti gli altri soggetti sottoposti alla disciplina sulle assicurazioni private, compresi gli agenti e i mediatori di assicurazione.
In particolare l'ISVAP provvede ad autorizzare le imprese all'esercizio e all'estensione in altri rami dell'attività assicurativa nonché a svolgere tutte le attività connesse con il rilascio di tale autorizzazione, verificando la sussistenza delle previste condizioni di esercizio.
METODO (SISTEMA) CONTRIBUTIVO
Metodo di calcolo delle pensioni che si basa sul totale dei contributi accreditati e rivalutati (montante) durante la vita lavorativa, in base a determinate aliquote e tassi di rivalutazione. Tale metodo di calcolo si applica sostanzialmente ai nuovi assunti o lavoratori autonomi che iniziano l'attività a partire dall'1 gennaio 1996 oppure ai lavoratori che opteranno per tale sistema.
Criterio di calcolo della pensione nel metodo contributivo: l'importo della pensione annua lorda è determinato dal prodotto tra il montante contributivo individuale e il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento della pensione. Il coefficiente varia al variare dell'età di pensionamento, dopo i 65 anni rimane costante (ad esempio: a 57 anni è del 4,720%, a 62 risulta del 5,514%, mentre a 65 è il 6,136%). Il coefficiente è direttamente proporzionale all'età ovvero più si ritarda il pensionamento più elevato sarà l'importo della pensione. La legge prevede che il loro valore venga rivisto con cadenza decennale.
Il montante contributivo è costituito dall'accantonamento annuale della quota contributiva derivante dall'applicazione dell'aliquota di computo che per:
- i lavoratori dipendenti è il 32,7% della retribuzione annua lorda (2/3 a carico del datore di lavoro, 1/3 a carico del lavoratore);
- gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti, coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli a titolo principale è del 20% del reddito pensionabile annuo.
Sono previsti benefici per le lavoratrici madri e per chi effettua attività usuranti.
Si accede alla pensione con un minimo di cinque anni di contributi effettivi.
Prima dei 65 anni la pensione si ottiene a condizione che risulti superiore del 20% all'importo dell'assegno sociale.
METODO (SISTEMA) MISTO
Metodo di calcolo delle pensioni per i lavoratori che al 31 dicembre 1995 vantano meno di 18 anni di anzianità contributiva:
- per gli anni maturati fino al 31 dicembre 1995 il calcolo è col metodo retributivo;
- per gli anni che maturano dall'1 gennaio 1996 il calcolo è con il metodo contributivo.
I requisiti di accesso alla pensione sono quelli del metodo retributivo. Per coloro che optano per il metodo contributivo i requisiti di accesso sono quelli del metodo contributivo.
METODO (SISTEMA) RETRIBUTIVO
È il sistema che sostanzialmente si applica ai lavoratori che al 31 dicembre 1995 vantano 18 o più anni di anzianità contributiva. Per i lavoratori autonomi al posto della retribuzione è considerato il reddito.
Metodo di calcolo delle pensioni che si basa sulla retribuzione percepita e valida ai fini pensionistici (retribuzione pensionabile) e che tiene conto dei seguenti elementi:
- età pensionabile rigida;
- anzianità lavorativa e assicurativa;
- rendimento annuo.
È richiesto un requisito minimo contributivo di 20 anni a partire dal 2001.
Criterio di calcolo della pensione nel metodo retributivo
La pensione è calcolata attraverso la somma di due momenti contributivi (quota A e quota B), tale somma non può superare i 40 anni di contribuzione.
Per entrambe le quote, la formula di calcolo si può così sintetizzare:
P = RM x AR x AC
(dove: P = pensione, RM = retribuzione pensionabile media nel periodo di riferimento, AR = aliquota di rendimento (normalmente 2%), AC = anzianità contributiva in anni).
La quota A è riferita ai contributi versati prima del 31/12/1992. La retribuzione annua pensionabile è costituita dalla media delle retribuzioni lorde rivalutate degli ultimi cinque anni precedenti il pensionamento.
La quota B è riferita ai contributi versati dopo il 31/12/1992. Il metodo di calcolo è identico. Variano gli anni di riferimento della retribuzione pensionabile. Se l'anzianità contributiva al 31/12/92 è uguale o superiore a 15 anni il periodo di riferimento per il calcolo della retribuzione pensionabile è costituito dagli ultimi 10 anni precedenti il pensionamento.
MONTANTE PREVIDENZIALE
Viene chiamato così l'insieme dei contributi versati da una persona durante la fase di accumulo (durante cioè la sua vita lavorativa) e rivalutati nella posizione individuale nell'ambito delle Forme Previdenziali Complementari. Tale importo determina la prestazione previdenziale prescelta, in forma di rendita o capitale.
MULTICOMPARTO
Un fondo pensione definito "multicomparto" prevede più comparti di investimento caratterizzati da diversi profili rischio/rendimento. Questa particolare formula di gestione finanziaria, usualmente adottata dai fondi pensione aperti, ma in fase di adozione anche da parte dei Fondi Pensione negoziali, permette all'iscritto, in fase di adesione e successivamente nella fase di accumulo, di personalizzare l'investimento tenendo conto di fattori oggettivi, come ad esempio, il numero di anni ancora mancanti all'età di pensionamento, ed eventualmente di fattori soggettivi, come la singola propensione al rischio.
È prevista la realizzazione di uno specifico comparto destinato ad accogliere il TFR che dovesse confluire con la modalità "tacita" in un Fondo Pensione, con garanzia minima di restituzione del capitale e rendimento "comparabile" con la rivalutazione del TFR.
PARASUBORDINATI
Sono tutti i lavoratori autonomi che esercitano un'attività professionale o di collaborazione coordinata e continuativa per la quale è prevista l'iscrizione alla Gestione Separata (istituita presso l'INPS a partire dal 1996) e che hanno redditi derivanti da:
- attività professionali (amministratori di società; membri di collegi e commissioni ecc.);
- collaborazione coordinata e continuativa (la vendita porta a porta, collaborazioni a giornali, collaborazioni a riviste, collaborazioni a enciclopedie e simili);
- lavoro di spedizionieri doganali;
- titolarità di borse di studio per la frequenza ai dottorati di ricerca.
Per effetto dell'entrata in vigore della riforma Biagi, a partire dal 24 ottobre 2003 le collaborazioni sono inquadrate in un progetto, programma o fasi di essi.
PENSIONE
Somma di denaro percepita periodicamente e per il resto della vita da chi interrompe un rapporto di lavoro in quanto ha superato una determinata età, o per aver prestato un certo numero di anni di servizio, o per essere rimasto invalido.
Questa somma di denaro può essere erogata da un sistema di previdenza esclusivamente pubblico o misto pubblico/privato.
PENSIONE DI ANZIANITÀ ANTICIPATA
Si può ottenere prima di aver compiuto l'età prevista per la pensione di vecchiaia.
è necessario però aver maturato i seguenti requisiti:
- 35 anni di contributi e 57 anni di età per i lavoratori dipendenti;
- 35 anni di contributi e 58 anni di età per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti).
Si può prescindere dall'età se si ha una maggiore anzianità contributiva.
In tal caso servono:
- almeno 38 anni di contributi per i lavoratori dipendenti;
- almeno 40 anni di contributi per i lavoratori autonomi.
Il requisito della maggiore anzianità contributiva salirà gradualmente, fino ad arrivare a 40 anni nel 2008, anche per i lavoratori dipendenti.
Per ottenere la pensione di anzianità i lavoratori dipendenti devono dimettersi dal lavoro.
PENSIONE DI INABILITÀ
E' una pensione concessa nel settore privato a quei lavoratori a cui viene riconosciuta un'incapacità assoluta di praticare qualsiasi attività lavorativa.
Sono richiesti 5 anni di contribuzione (di cui 3 nell'ultimo quinquennio) ed il calcolo della pensione tiene conto anche degli anni che mancano alla data della domanda di pensione: a 55 anni per le donne, e a 60 anni per gli uomini.
Può essere una pensione di inabilità assoluta e permanente verso qualsiasi attività oppure un'inabilità relativa alle specifiche mansioni esercitate.
Dal primo gennaio 1996 le pensioni di inabilità assoluta dell'area pubblica sono soggette alla medesima disciplina delle pensioni di inabilità dell'area privata.
La pensione di inabilità non è definitiva, può essere soggetta a revisione e non viene trasformata in pensione di vecchiaia.
PENSIONE DI INVALIDITÀ
Si tratta delle pensioni di invalidità liquidate in data anteriore al 1984. Dopo questa data, con la riforma del pensionamento di invalidità, sono state istituite due nuove prestazioni: l'assegno di invalidità e la pensione di inabilità.
PENSIONE DI REVERSIBILITÀ
è la pensione che, alla morte del lavoratore pensionato, spetta ai componenti del suo nucleo familiare.
PENSIONE DI VECCHIAIA
Si ottiene quando si verificano tre condizioni essenziali: età, contribuzione minima e cessazione del rapporto di lavoro.
Il terzo requisito non è richiesto per i lavoratori autonomi, i quali possono chiedere la pensione e continuare la loro attività. Gli altri due variano a seconda che il sistema di calcolo sia retributivo o contributivo.
Secondo quanto previsto dall'attuale normativa, per accedere alla pensione di vecchiaia, i lavoratori dipendenti devono aver compiuto i 60 anni se donne, e i 65 anni se uomini.
PENSIONE INDIRETTA
è concessa ai componenti del nucleo familiare di un soggetto, se questi al momento del decesso svolgeva attività lavorativa.
La pensione indiretta spetta solo se il deceduto aveva accumulato almeno 15 anni di contributi, oppure se era assicurato da almeno 5 anni di cui almeno 3 nel quinquennio precedente il decesso.
PENSIONE INTEGRATIVA
Detta anche complementare, rappresenta una prestazione in forma di rendita realizzata in modo volontario attraverso gli strumenti previsti ossia le forme previdenziali complementari; il suo scopo è quello di integrare la pensione pubblica al fine di garantire all'individuo un adeguato tenore di vita nell'età pensionabile.
PENSIONE PRIVILEGIATA
E' liquidata in conseguenza del riconoscimento di una malattia o di un danno permanente, comunque dipendente da causa di servizio, che rende il dipendente pubblico inabile al servizio stesso.
PEREQUAZIONE AUTOMATICA DELLE PENSIONI
E' l'adeguamento delle pensioni in base al costo della vita.
A partire dal 1996 avviene una volta l'anno, nel mese di gennaio, tenendo conto delle variazioni dell'indice medio dei prezzi al consumo per famiglie di operai e impiegati calcolato dall'Istat.
PILASTRI DEL SISTEMA PREVIDENZIALE
Il sistema previdenziale italiano post-riforme è costituito da tre ambiti, definiti anche Pilastri:
- Primo Pilastro: ovvero la Previdenza Pubblica di base. E' obbligatoria in quanto il contributo è dovuto per legge, fa capo all'INPS (per i lavoratori dipendenti privati, commercianti, artigiani, coltivatori diretti e simili) all'INPDAP (per i lavoratori dipendenti pubblici) e ad altri Enti (Casse Autonome Previdenziali per altre categorie). è basata tuttora sul sistema a ripartizione;
- Secondo Pilastro: ovvero la Previdenza Complementare collettiva. E' integrativa e facoltativa, è costituita dai Fondi Pensione Chiusi o negoziali e dai Fondi Pensione Aperti nel caso di un'adesione su base contrattuale collettiva (con contribuzione dell'Azienda e conferimento del TFR). è basata sul metodo a capitalizzazione;
- Terzo Pilastro: ovvero la Previdenza Complementare individuale. E' facoltativa, ed è costituita da un'adesione individuale ai Fondi Pensione Aperti e/o dalla sottoscrizione di polizze assicurative con caratteristiche previdenziali (PIP - Piani Individuali Previdenziali e FIP - Forma Pensionistica Individuale). è basata anch'essa, sul metodo a capitalizzazione
PIP
I Piani Individuali Pensionistici sono polizze assicurative con finalità di integrazione alla pensione e come tali rispondono alla normativa di riferimento delle forme pensionistiche complementari (legge 252/2005). Dal punto di vista della contribuzione, della gestione della posizione, e delle prestazioni, le regole di funzionamento sono del tutto uguali a quelle di un Fondo Pensione, fiscalità compresa.
POSIZIONE PREVIDENZIALE
Posizione che si attiva con l'iscrizione obbligatoria presso un ente previdenziale, di cui è possibile verificarne in qualsiasi momento la situazione rispetto ai versamenti contributivi effettuati e all'anzianità lavorativa.
Con il metodo di calcolo contributivo corre l'obbligo agli enti previdenziali di comunicare ogni anno al lavoratore la sua posizione rispetto all'accredito contributivo.
PRESTAZIONI (DELLA PREVIDENZA INTEGRATIVA)
Per ottenere le prestazioni derivanti dall'adesione ad una Forma Complementare Previdenziale occorre:
- aver raggiunto l'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio pensionistico di appartenenza, sia che si tratti della pensione di anzianità che di vecchiaia;
- con una permanenza di almeno 5 anni in una forma pensionistica complementare.
Con i requisiti previsti, quanto accantonato, ovvero il montante maturato, potrà essere fruito sotto forma di:
- rendita vitalizia, anche reversibile;
- capitale fino ad un massimo del 50% del montante. Nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale, tutto l'accantonato può essere erogato in capitale.
Per montante maturato si intende l'insieme dei contributi a qualunque titolo versati (contributo lavoratore, contributo datore di lavoro, TFR) rivalutati annualmente in base al rendimento finanziario realizzato dal prodotto prescelto.
In caso di decesso dell'aderente nella fase di contribuzione, il montante maturato viene riconosciuto agli eredi testamentari e/o legittimi.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE (integrativa)
Forma di previdenza che i lavoratori si costituiscono su base volontaria in aggiunta a quella obbligatoria, ad integrazione finalizzata al mantenimento di un adeguato tenore di vita.
PREVIDENZA OBBLIGATORIA
Forma di previdenza per la quale tutti i lavoratori sono obbligati ad iscriversi presso un ente previdenziale.
PROGETTO ESEMPLIFICATIVO
Nella previdenza complementare è previsto che sia a messo a disposizione dell'aderente ad una qualunque delle forme previste uno strumento in grado di fornire indicazioni sulla possibile evoluzione della posizione individuale nel tempo e sull'importo delle prestazioni finali (rendita e/o capitale) che l'aderente potrebbe ottenere al momento del pensionamento.
RENDICONTO ANNUALE (NELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE)
Documento rilasciato con cadenza annua (alla ricorrenza) dalle forme previdenziali complementari; comprende il portafoglio del fondo, il dettaglio della posizione individuale e le note esplicative dell'attività svolta, con analisi e commenti.
RENDIMENTO MINIMO GARANTITO
Garanzia di rivalutazione minima annua prevista per contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale la rivalutazione della prestazione non può scendere, qualunque sia il risultato della gestione degli investimenti.
Può essere prevista annualmente (consolidamento della prestazione annua) oppure a scadenza del contratto (in questo caso la risoluzione anticipata del contratto comporta la perdita della garanzia).
RENDITA VITALIZIA
Nella previdenza complementare (ed anche in campo assicurativo) rappresenta un importo periodico pagato per tutta la vita all'avente diritto. Tale importo di norma è definito anche "rivalutabile" in quanto viene rivalutato in base al rendimento maturato annualmente dal Fondo (Gestione Separata) collegato.
La rendita vitalizia può essere:
- reversibile, ovvero corrisposta al titolare finché è in vita e successivamente, ricalcolata in funzione del sesso e dell'età, ad altra persona designata.
- certa e successivamente vitalizia, ovvero di importo definito e corrisposta per un periodo temporale determinato al titolare (o in caso di suo decesso a persona da lui designata). Successivamente a tale periodo, la rendita verrà ricalcolata e corrisposta finché è in vita il titolare stesso.
RISCATTO (NELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE)
Nelle forme previdenziali complementari rappresenta la liquidazione della posizione individuale senza trasferimento ad altra posizione, prima che siano maturate le condizioni per avere diritto alla prestazione finale. Può avvenire nei seguenti casi:
Riscatto totale:
- morte dell'aderente
- per cessazione attività lavorativa e inoccupazione > 48 mesi non esercitabile nei 5 anni precedenti il pensionamento
- per Invalidità permanente > 1/3
Riscatto parziale max 50%:
- per cessata attività lavorativa con inoccupazione tra i 12 e i 48 mesi;
- per ricorso del datore di lavoro a mobilità, cassa integrazione ordinaria o straordinaria.
RISCATTO PERIODI ASSICURATIVI
Facoltà concessa al lavoratore di poter coprire, a proprio carico, ai fini pensionistici e previdenziali, periodi per i quali non è riconosciuta la copertura assicurativa.
SPERANZA DI VITA
È il numero di anni che mediamente una persona può sperare di vivere in base alle proiezioni demografiche. Questo valore è differente fra uomini e donne. Con riferimento al calcolo della pensione, a parità di contribuzione, più si va in pensione da giovani, per più anni si godrà la pensione.
Nel 2002 la speranza di vita in Italia era di 76,8 anni per gli uomini e di 82,9 per le donne, in entrambi i casi superiore di un anno alla media europea nel 2000.
SUPERBONUS
La norma, introdotta con la legge delega di riforma previdenziale 243/2004, si pone l'obiettivo di incentivare la permanenza al lavoro di coloro che abbiano maturato i requisiti per la pensione di anzianità e sarà valida fino al 31/12/2007.
Chi raggiunge i requisiti per la pensione di anzianità entro questa data e decide di restare al lavoro, si vedrà versare interamente in busta paga, in completa esenzione fiscale, i contributi previdenziali normalmente destinati all'INPS (32,7%).
SWITCH (CONVERSIONE)
La conversione (in inglese "switch") è il trasferimento della propria posizione individuale a un'altra linea di investimento, in caso di Fondi Pensione strutturati secondo la formula "multicomparto".
Il partecipante può chiedere di esercitare questa facoltà nel rispetto del periodo minimo di permanenza di ogni linea di investimento previsto dal regolamento.
TASSO DI SOSTITUZIONE
Con questo termine si intende il rapporto percentuale tra la pensione pubblica iniziale e il reddito medio degli ultimi anni di attività lavorativa.
Una delle funzioni tradizionali dei sistemi pensionistici è quella di garantire ai pensionati un tenore di vita non troppo distante da quello goduto nell'ultima fase della vita lavorativa. Fino ai primi anni Novanta il sistema italiano era imperniato su questo obiettivo e garantiva a chi aveva contribuito per quaranta anni una pensione pari a circa l'80% della retribuzione finale. La riforma Dini ha modificato profondamente lo scenario: il sistema ora restituisce al singolo i contributi versati durante la propria vita attiva, senza alcuna garanzia che la pensione rappresenterà una frazione predeterminata della retribuzione finale.
TOTALIZZAZIONE
È la possibilità che la legge dà ai lavoratori iscritti a due o più gestioni pensionistiche, che non raggiungono il diritto alla pensione in nessuna di esse, di sommare i contributi versati presso le diverse gestioni in modo da raggiungere il requisito per la pensione di vecchiaia o di inabilità.
La totalizzazione può essere richiesta da tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberi professionisti ed è completamente gratuita.
La facoltà è riconosciuta anche ai familiari superstiti di lavoratori deceduti prima del compimento dell'età pensionabile.
TRASFERIMENTO (NELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE)
Rappresenta lo spostamento del controvalore dell'intera posizione individuale ad altra forma previdenziale complementare. L'iscritto può trasferire la propria posizione individuale dopo un periodo di permanenza minimo pari a due anni. Prima del suddetto periodo minimo di permanenza, ogni aderente può trasferire la propria posizione individuale ad altro fondo pensione solo in presenza di un cambiamento della sua attività lavorativa o di modifiche peggiorative delle condizioni contrattuali. Le operazioni di trasferimento delle posizioni individuali tra i fondi pensione, che di norma sono sottoposte al pagamento di una commissione, sono esenti da ogni onere fiscale.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR)
Il trattamento di fine rapporto consiste in un'indennità corrisposta al lavoratore al momento della cessazione del rapporto di lavoro e commisurata alla retribuzione percepita durante il periodo di servizio presso il medesimo datore di lavoro.
Il TFR spetta per legge a tutti i lavoratori dipendenti ed in qualunque caso di cessazione del rapporto di lavoro (dimissioni, licenziamento, pensionamento, scadenza termine, ecc.):
- con rapporto sia a tempo indeterminato che determinato;
- con qualunque tipo di qualifica.
Non è previsto un trattamento di fine rapporto per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa ed in genere per i rapporti di lavoro autonomo. In armonia con la tendenza all'equiparazione del pubblico impiego a quello privato a partire dal 1° gennaio 1996 la disciplina del TFR si applica anche ai dipendenti del settore pubblico per i quali in precedenza era prevista un'indennità di fine rapporto disciplinata in maniera autonoma. L'accantonamento annuale si determina sommando la retribuzione dovuta nell'anno e dividendo il risultato della somma per 13,5 (divisore fisso).
L'importo dell'accantonamento risultante al 31 dicembre dell'anno precedente viene rivalutato sulla base di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati elaborato dall'ISTAT.
Il TFR viene corrisposto al momento della cessazione del rapporto di lavoro; da questo momento decorre il termine per la prescrizione al diritto che è di cinque anni. In caso di insolvenza del datore di lavoro interviene il Fondo di Garanzia, che eroga il trattamento su richiesta del lavoratore. Al momento dell'erogazione da parte del datore di lavoro le somme che costituiscono il TFR sono sottoposte a tassazione separata.
Dopo almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro i lavoratori possono chiedere al datore di lavoro un'anticipazione fino al 70% del TFR maturato alla data della richiesta. La domanda deve essere giustificata da uno dei seguenti motivi:
- spese sanitarie di carattere straordinario;
- acquisto della prima casa di abitazione (per il richiedente o per i figli);
- spese da sostenere durante i congedi per maternità o per formazione.
L'anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro.
TRATTAMENTO DI FINE SERVIZIO (INDENNITA' DI BUONUSCITA)
Il TFS (Trattamento di Fine Servizio), consiste in una prestazione concessa ai dipendenti dello Stato e delle aziende autonome al momento della cessazione dal servizio. Destinatari sono i dipendenti statali e gli altri iscritti al Fondo di previdenza per i dipendenti civili e militari dello Stato gestito dall'Inpdap , assunti con contratto a tempo indeterminato prima del 31 dicembre 2000. Per il personale assunto con contratto a tempo indeterminato dopo il 31 dicembre 2000 trova, invece, applicazione la disciplina sul trattamento di fine rapporto di lavoro (TFR), prestazione prevista per la generalità dei lavoratori del settore privato.
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (TFR): meccanismo di conferimento alla previdenza complementare.
A partire dal 1° gennaio 2007 i lavoratori del settore privato devono decidere, entro il 30 giugno 2007 (oppure entro 6 mesi dalla data di prima assunzione), se:
- utilizzare il TFR maturando (non quindi quanto già maturato) per costruirsi una pensione integrativa destinandolo ad una delle forme pensionistiche complementari previste;
- mantenerlo tale; in questo caso il TFR maturando è destinato ad essere gestito:
- in azienda nel caso di imprese fino a 49 dipendenti;
- presso l'INPS, nel caso di imprese con almeno 50 dipendenti.
In questo caso, il TFR mantiene la sua natura e le sue caratteristiche permettendo la sua anticipazione, nei casi previsti dalla legge, e la sua liquidazione integrale alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il meccanismo di scelta avviene con le seguenti modalità:
- modalità esplicita; con scelta scritta, il lavoratore decide di:
- conferire l'intero importo del TFR maturando ad una forma di previdenza complementare dallo stesso prescelta, questa scelta è irrevocabile;
- mantenere il TFR come tale; la scelta può essere successivamente revocata e conferire il TFR maturando ad una forma pensionistica complementare.
- modalità tacita; se non viene espressa alcuna volontà, scaduti i sei mesi previsti:
- il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla forma pensionistica collettiva prevista dagli accordi o contratti collettivi, anche territoriali, salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale;
- in caso di presenza di più forme pensionistiche alle quali l'azienda abbia aderito, il TFR maturando è trasferito ad una di esse, individuata in accordo tra le parti; in caso di mancato accordo il TFR maturando è conferito alla forma pensionistica alla quale l'azienda abbia aderito con il maggior numero di lavoratori;
- in assenza di una delle sopra citate forme pensionistiche complementari collettive, il datore di lavoro trasferisce il TFR maturando alla nuova forma pensionistica complementare istituita presso l'INPS.
Per i lavoratori assunti prima del 29 aprile 1993, le regole per esercitare l'opzione sono diverse e il meccanismo prevede:
- in caso di modalità esplicita:
- se già iscritti a forme complementari collettive, è possibile proseguire la contribuzione alla Forma Complementare con la stessa quota di TFR già versata fino ad oggi;
- se non iscritti, è possibile aderire alla Forma Complementare, se presente, con la quota di TFR prevista dagli accordi collettivi (vedi già iscritti); in mancanza di accordi può conferire il TFR ad una Forma Complementare in misura non inferiore al 50%;
- in assenza di volontà esplicita, vige la regola del silenzio/assenso che trasferisce il 100% del TFR o la quota rimanente, ad una Forma Complementare.
TRATTAMENTO MINIMO (di pensione)
È l'integrazione che lo Stato, tramite l'Inps, corrisponde al pensionato quando la sua pensione, derivante dal calcolo dei contributi versati, è di importo molto basso, al di sotto di quello che viene considerato il "minimo vitale". In questo caso l'importo della pensione viene aumentato ("integrato") fino a raggiungere una cifra stabilita di anno in anno dalla legge (per il 2006 è pari a € 427,58).
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