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Ecco una risposta alle domande più frequenti che ci vengono rivolte sul tema previdenza: probabilmente le stesse che vorresti farci anche tu.
Per facilitare la ricerca degli argomenti, abbiamo raccolto le domande in quattro sezioni.
Aspetti fiscali della previdenza complementare
Il TFR e il suo possibile conferimento alla previdenza complementare
Cos'è la pensione?
Si definisce pensione una somma di denaro percepita periodicamente e per il resto della vita da chi cessa un rapporto di lavoro in quanto ha superato una determinata età o ha prestato un certo numero di anni di servizio o è rimasto invalido e beneficia di un sistema di previdenza pubblico o privato.
Quale pensione garantisce il sistema pensionistico pubblico?
Il sistema previdenziale italiano, attraverso l'INPS per i dipendenti del settore privato, l'INPDAP per i dipendenti del settore pubblico e le Casse Previdenziali per i liberi professionisti, garantisce che, al maturare delle condizioni, coloro che hanno lavorato e versato contributi, ricevano una pensione.
La previdenza pubblica si basa sul sistema a ripartizione, cioè sull'utilizzo immediato dei contributi versati dai lavoratori in attività per pagare le prestazioni pensionistiche in essere: rappresenta quindi una solidarietà intergenerazionale tra lavoratori in attività e lavoratori a riposo.
La prestazione pensionistica normale è definita anche "pensione di vecchiaia" e si ottiene quando si verificano tre condizioni essenziali:
- età (60 anni se donne e i 65 anni se uomini);
- contribuzione minima (20 anni di contribuzione);
- cessazione del rapporto di lavoro.
I primi due requisiti variano a seconda del sistema di calcolo, mentre il terzo non è richiesto per i lavoratori autonomi, i quali possono chiedere la pensione e continuare la loro attività.
Prima di aver compiuto l'età prevista per la pensione di vecchiaia è possibile accedere alla pensione di anzianità, è necessario però aver maturato i seguenti requisiti:
- 35 anni di contributi e 57 anni di età per i lavoratori dipendenti;
- 35 anni di contributi e 58 anni di età per i lavoratori autonomi (artigiani, commercianti e coltivatori diretti).
Si può prescindere dall'età, se si ha una maggiore anzianità contributiva, in questo caso servono:
- almeno 38 anni di contributi per i lavoratori dipendenti;
- almeno 40 anni di contributi per i lavoratori autonomi.
Il requisito della maggiore anzianità contributiva salirà gradualmente, fino ad arrivare a 40 anni nel 2008, anche per i lavoratori dipendenti.
L'INPS provvede anche, tramite l'Assegno Sociale, a sostenere i cittadini italiani ultrasessantacinquenni sprovvisti di reddito; si tratta di una prestazione assistenziale che, a partire dall'1 gennaio 1996, sostituisce la pensione sociale.
Come viene calcolata la pensione pubblica?
Il sistema previdenziale italiano, prima della riforma Dini avvenuta nel 1995, era basato su un metodo di calcolo che teneva conto della media delle retribuzioni degli ultimi anni della vita lavorativa e quindi, a prescindere dai contributi effettivamente versati, garantiva una pensione di vecchiaia che mediamente si attestata su un valore pari all'80% rispetto all'ultima retribuzione.
La riforma sopra citata ha introdotto un metodo di calcolo diverso, basato sostanzialmente sulla rivalutazione nel tempo dei contributi effettivamente versati nel corso della vita lavorativa, con la conseguenza di diminuire drasticamente il valore delle pensioni ma soprattutto di legare il valore della futura pensione a quanto effettivamente versato come contributi nell'arco della vita lavorativa.
In conseguenza a tutto ciò, i sistemi di calcolo attualmente in vigore sono tre: il metodo retributivo, il metodo contributivo ed il metodo misto.
Che cos'è il metodo retributivo?
È il metodo di calcolo delle pensioni che si basa sulla retribuzione percepita e valida ai fini pensionistici (retribuzione pensionabile); tiene conto dei seguenti elementi:
- età pensionabile rigida;
- anzianità lavorativa e assicurativa;
- rendimento annuo.
È richiesto un requisito minimo contributivo di 20 anni a partire dal 2001; è il sistema che si applica ai lavoratori che al 31 dicembre 1995 vantano 18 o più anni di anzianità contributiva. Per i lavoratori autonomi al posto della retribuzione è considerato il reddito.
Criterio di calcolo della pensione nel metodo retributivo:
La pensione è calcolata attraverso la somma di due momenti contributivi (quota A e quota B), tale somma non può superare i 40 anni di contribuzione; la quota A è riferita ai contributi versati prima del 31/12/1992 e la retribuzione annua pensionabile è costituita dalla media delle retribuzioni lorde rivalutate degli ultimi cinque anni precedenti il pensionamento. La quota B è riferita ai contributi versati dopo il 31/12/1992 e varia il periodo di riferimento della retribuzione pensionabile che è costituito dagli ultimi 10 anni precedenti il pensionamento.
Che cos'è il metodo contributivo?
Il metodo contributivo si basa sul totale dei contributi accreditati e rivalutati (montante) durante la vita lavorativa in funzione di determinate aliquote e tassi di rivalutazione. Sono previsti benefici per le lavoratrici madri e per chi effettua attività usuranti. Si accede alla pensione con un minimo di cinque anni di contributi effettivi; prima dei 65 anni la pensione si ottiene a condizione che risulti superiore del 20% all'importo dell'assegno sociale.
Tale metodo di calcolo si applica ai nuovi assunti o lavoratori autonomi che iniziano l'attività a partire dall'1 gennaio 1996 oppure ai lavoratori che opteranno per tale sistema.
Criterio di calcolo della pensione nel metodo contributivo:
L'importo della pensione annua lorda è determinato dal prodotto tra il montante contributivo individuale e il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato al momento della pensione. Il coefficiente varia al variare dell'età di pensionamento, ad esempio: a 57 anni è del 4,720%, a 62 risulta del 5,514%, mentre a 65 è il 6,136%; dopo i 65 anni rimane costante. Il coefficiente è direttamente proporzionale all'età ovvero più si ritarda il pensionamento, più elevato sarà l'importo della pensione. La legge prevede che il loro valore venga rivisto con cadenza decennale.
Il montante contributivo è costituito dall'accantonamento annuale della quota contributiva derivante dall'applicazione dell'aliquota di computo che per:
- i lavoratori dipendenti è il 32,7% della retribuzione annua lorda (2/3 a carico del datore di lavoro, 1/3 a carico del lavoratore);
- gli artigiani, i commercianti, i coltivatori diretti, coloni, i mezzadri e gli imprenditori agricoli a titolo principale è del 20% del reddito pensionabile annuo.
Che cos'è il metodo misto?
È il metodo di calcolo applicato alle pensioni dei lavoratori che al 31 dicembre 1995 vantano meno di 18 anni di anzianità contributiva:
- per gli anni maturati fino al 31 dicembre 1995 il calcolo è col metodo retributivo;
- per gli anni che maturano dall'1 gennaio 1996 il calcolo è con il metodo contributivo.
I requisiti di accesso alla pensione sono quelli del metodo retributivo. Per coloro che optano per il metodo contributivo i requisiti di accesso sono quelli del metodo contributivo.
Che cosa prevede l'ultima riforma previdenziale?
La legge delega "243/2004" di riforma del sistema Previdenziale, meglio nota come "legge Maroni", rappresenta l'ultima importante riforma tesa a riequilibrare il sistema previdenziale italiano.
La legge si propone di raggiungere i seguenti obiettivi:
- la revisione della previdenza pubblica di base;
- lo sviluppo della previdenza complementare.
Le norme legate alla revisione della previdenza pubblica di base sono in parte già entrate in vigore, anche se è prevista una fase transitoria fino al 31/12/2007. In questo periodo, chi ha maturato i diritti, continua ad andare in pensione con le regole attuali avendo a disposizione anche:
- il cosiddetto Superbonus;
- la certificazione dei diritti acquisiti.
Dal 1° gennaio 2008 avranno effetto nuove norme volte a:
- aumentare i requisiti minimi per maturare il diritto alla pensione di anzianità e alla pensione di vecchiaia calcolata con il sistema contributivo;
- diminuire le "finestre" annuali utili per godere della pensione;
- istituire un percorso alternativo per le donne: anche dopo il 2008 potranno andare in pensione con 57 anni di età e 35 di contributi, ma con il metodo contributivo.
Sono peraltro esclusi dalla riforma i lavoratori in mobilità, i lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria, i militari e le Forze di Polizia. La legge fa inoltre carico al governo, tramite l'emanazione di specifici decreti attuativi, di riordinare e razionalizzare nel tempo tutto il sistema previdenziale di base.
Con il decreto attuativo 252/2005, dal 1° gennaio 2007, ha preso avvio la parte della riforma riguardante la previdenza complementare: sono state introdotte una serie di norme volte a:
- incrementare le risorse da destinare tramite il conferimento del TFR maturando; ogni lavoratore dipendente del settore privato viene chiamato a decidere, entro il 30 giugno 2007, se ed a quale forma complementare destinare il TFR maturando. Se in questo periodo il lavoratore non ha espresso esplicitamente la propria volontà, il TFR verrà destinato alla previdenza complementare;
- migliorare la concorrenzialità tra le diverse forme previdenziali agendo in particolare sulle caratteristiche di omogenietà, trasparenza e portabilità delle posizioni.
- aumentare gli incentivi fiscali migliorando in particolare la tassazione delle prestazioni finali;
- introdurre percorsi differenziati tra lavoratori pubblici e privati;
- ampliare le fonti istitutive a Casse ed Enti Previdenziali;
- razionalizzare il sistema di vigilanza accorpandolo in un'unica Autorità: la COVIP.
Che cos'è il "Superbonus"?
La norma è stata introdotta con la legge delega di riforma previdenziale 243/2004, volta ad incentivare la permanenza al lavoro, dopo aver maturato i requisiti per la pensione di anzianità e sarà valida fino al 31/12/2007.
Chi raggiunge i requisiti per la pensione di anzianità entro il 31 dicembre 2007 e decide di restare al lavoro, si vedrà versare interamente in busta paga, in completa esenzione fiscale, i contributi previdenziali destinati all'Inps (pari al 32,7% dello stipendio lordo).
Che cosa è l'INPS?
L'istituto Nazionale della previdenza sociale (INPS) è l'Ente cui è affidata la gestione delle forme previdenziali ed assistenziali obbligatorie per la maggior parte dei lavoratori privati (ovvero la AGO-IVS - Assicurazione Generale Obbligatoria per l'Invalidità, la Vecchiaia e i Superstiti). Sono assicurati all'INPS i lavoratori subordinati, compresi: i familiari del datore di lavoro (se effettuano prestazioni di lavoro subordinato retribuito); i soci lavoratori di cooperative di lavoro; i lavoratori a domicilio; i lavoratori stranieri; i lavoratori domestici; i collaboratori coordinati e continuativi.
Sono inoltre gestiti dall'INPS anche i fondi per artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni, professionisti e collaboratori coordinati e continuativi. Tutte le aziende che impiegano lavoratori del tipo descritto devono essere iscritte all'INPS che, sulla base della natura dell'attività esercitata, assegna l'inquadramento in uno dei settori previsti cui corrispondono differenti misure di contributi.
Le principali prestazioni previdenziali ed assistenziali erogate dall'INPS sono:
- le pensioni di anzianità e di vecchiaia;
- gli assegni e le pensioni di invalidità e inabilità;
- la disoccupazione ordinaria per chi rimane senza lavoro;
- l'indennità di mobilità per i lavoratori disoccupati a seguito di licenziamento per riduzione di personale;
- l'assegno per il nucleo familiare;
- l'indennità economica di malattia;
- l'indennità di maternità;
- la cassa integrazione guadagni;
- l'assegno per congedo matrimoniale, ecc..
Il finanziamento delle prestazioni previdenziali ed assistenziali avviene mediante il pagamento di contributi obbligatori, calcolati in percentuale sulle retribuzioni corrisposte ai dipendenti o sui redditi conseguiti dagli imprenditori.
Quali sono gli Enti Previdenziali oltre l'INPS?
Il sistema previdenziale italiano è composto, oltre che dall'Inps, anche dall'INPDAP (Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti dell'Amministrazione Pubblica) nel quale sono confluite le ex gestioni soppresse dell'Enpas, dell'Inadel, dell'Enpdep e delle quattro Casse pensioni degli istituti di previdenza (Cpdel, Cps, Cpi, Cpug). Dall'1 gennaio 1996 è istituita presso l'Inpdap la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato.
A completamento del panorama vanno ricordate anche le casse previdenziali, Enti Previdenziali autonomi e sostitutivi del regime obbligatorio Inps, storicamente presenti per particolari categorie di lavoratori. Si tratta di Enti di diritto privato, per i quali la riforma del sistema previdenziale ha confermato l'autonomia sia per quanto attiene la previdenza obbligatoria che per quella complementare. Nel dettaglio le Casse Previdenziali sono quelle dei:
- avvocati e procuratori legali;
- dottori commercialisti;
- geometri;
- ingegneri e architetti;
- notai;
- agenti e rappresentanti di commercio;
- medici;
- farmacisti;
- veterinari;
- giornalisti.
Cos'è la previdenza complementare?
Il sistema pensionistico di base non è più in grado di garantire nel prossimo futuro lo stesso tenore di vita garantito ai pensionati di oggi; questo per effetto delle riforme del sistema pensionistico obbligatorio che si sono rese necessarie negli ultimi anni determinando progressive riduzioni alle pensioni di base.
Di fatto alla pensione pubblica viene attribuito sempre più il ruolo di prestazione minima di base, spetta quindi all'individuo integrare tale minimo attraverso la previdenza complementare. L'adesione alle varie forme di previdenza complementare permette la costruzione di una rendita integrativa in grado di garantire un tenore di vita adeguato dopo la fine dell'attività lavorativa.
Come funziona il sistema della previdenza complementare?
A differenza della previdenza pubblica che applica il meccanismo della ripartizione, la Previdenza Complementare si basa sul concetto della capitalizzazione: i contributi versati sono accantonati e rivalutati nel tempo e utilizzati esclusivamente per costruire la propria pensione integrativa.
La Previdenza Complementare si attua attraverso l'adesione, individuale o collettiva, ad una delle forme Pensionistiche Complementari previste (Fondi Negoziali, Fondi Aperti, Polizze Previdenziali).
È importante evidenziare che tutte le forme previdenziali complementari osservano regole comuni dal punto di vista di:
- normativa (contribuzione, anticipazioni, ecc.);
- fiscalità;
- modalità delle prestazioni finali.
Chi può aderire ad un Forma Previdenziale Complementare?
L'adesione alla Previdenza Complementare è assolutamente volontaria e chiunque può aderire a forme di previdenza complementare; in particolare:
- lavoratori dipendenti, privati e pubblici, sia a tempo indeterminato che determinato, compresi i lavoratori "atipici";
- lavoratori autonomi e liberi professionisti;
- soci lavoratori di cooperative.
L'adesione è permessa anche alle persone prive di reddito da lavoro, con particolare riferimento ai soggetti fiscalmente a carico.
Perchè un giovane dovrebbe iscriversi ad una forma di previdenza complementare?
Perchè soprattutto i lavoratori più giovani risentiranno maggiormente degli effetti delle riforme del sistema previdenziale. Infatti, coloro che sono entrati nel mondo del lavoro dal 1996 in poi, avranno la pensione pubblica calcolata con il metodo "contributivo", cioè direttamente proporzionata all'entità dei contributi effettivamente versati. Questa pensione sarà notevolmente più bassa rispetto alle pensioni delle generazioni precedenti e arriverà ad un importo pari, nel migliore di casi, alla metà dell'ultima retribuzione.
Mantenere un tenore di vita soddisfacente nell'età della pensione non sarà più frutto di un meccanismo automatico, quanto il risultato di una scelta volontaria e consapevole, con l'intento di colmare tutto o in parte il proprio Gap Previdenziale facendo ricorso a soluzioni integrative realizzabili nel tempo anche con piccoli accantonamenti periodici, per garantirsi un futuro più sereno. I giovani peraltro hanno un vantaggio notevole: l'orizzonte temporale a disposizione per costruire una soluzione previdenziale integrativa efficace.
Quali sono le prestazioni previste dalla Previdenza Complementare?
Le prestazioni consistono nella fruizione del montante maturato sotto forma di:
- rendita vitalizia, anche reversibile;
- capitale fino ad un massimo del 50% del montante.
(nel caso in cui la rendita derivante dalla conversione di almeno il 70% del montante finale sia inferiore al 50% dell'assegno sociale, tutto l'accantonato può essere erogato in capitale).
Per montante maturato si intende l'insieme dei contributi a qualunque titolo versati (contributo lavoratore, contributo datore di lavoro, TFR) rivalutati annualmente in base al rendimento finanziario realizzato dal prodotto prescelto.
Le condizioni necessarie per godere delle prestazioni sono:
- una permanenza di almeno 5 anni in una Forma Complementare Previdenziale;
- aver raggiunto l'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio pensionistico di appartenenza, sia che si tratti della pensione di anzianità che di vecchiaia.
Le prestazioni previste dall'adesione a forme di Previdenza Complementare sono del tutto uguali, a prescindere dal fatto che si aderisca a forme di natura collettiva piuttosto che individuale.
Come si fa ad aderire ad una Forma Previdenziale Complementare?
Nel caso di forme previdenziali complementari di natura individuale quali i Fondi pensione aperti ed i PIP, l'adesione è possibile presso le reti di vendita (Banche, Assicurazioni, ecc.) che collocano questi prodotti; nel caso invece dei Fondi pensione negoziali, l'adesione di norma avviene presso la rispettiva Azienda/datore di lavoro e/o presso le sedi delle organizzazioni sindacali interessate.
Aderendo ad una forma previdenziale complementare, quali impegni finanziari si assumono?
Va premesso innanzitutto che l'adesione ad una forma di previdenza complementare è assolutamente volontaria.
Normalmente l'impegno consiste in un versamento iniziale al momento dell'adesione, seguito da versamenti periodici programmati e da eventuali versamenti aggiuntivi.
Inoltre vi è amplia flessibilità durante tutta la fase contributiva in quanto:
- l'importo dei versamenti si può modificare nel tempo,
- il piano può essere sospeso e ripreso quando si vuole.
Peraltro, nell'ambito nelle forme collettive, regolamentate da precisi accordi tra le parti, l'eventuale mancato versamento del contributo individuale fa perdere il diritto alla contribuzione del datore di lavoro.
Quali sono gli strumenti della previdenza complementare?
Le forme di previdenza complementare possono essere di natura:
Gli strumenti delle Forme Complementari Collettive, costituiti nell'ambito della diverse categoria di lavoro o delle singole aziende, sono:
- i Fondi Chiusi o Negoziali;
- i Fondi Aperti con adesione collettiva.
Gli strumenti invece delle Forme Complementari Individuali rappresentano soluzioni proposte al singolo lavoratore da intermediari finanziari specializzati (come Banche, Assicurazioni, ecc.) e sono:
- i Fondi Aperti con adesione individuale;
- le Polizze Previdenziali (PIP).
Chi può aderirire alle forme complementari collettive?
Le forme complementari collettive nascono da accordi collettivi tra le parti datoriali ed i lavoratori; si rivolgono in modo prevalente ai lavoratori dipendenti e si attuano attraverso i Fondi Pensione che possono essere di due tipi:
- Fondi Pensione Chiusi (negoziali) riservati a determinate categorie lavorative;
- Fondi Pensione Aperti con adesione collettiva (tipicamente rivolti alle piccole/medie aziende).
L'adesione a queste forme di norma comporta il versamento di:
- tutto o parte del TFR;
- un contributo individuale;
- un contributo del datore di lavoro.
Gli accordi possono essere negoziati a vari livelli:
- intere categorie di lavoratori;
- gruppi di imprese;
- tutti i lavoratori di una singola azienda;
- determinati gruppi di lavoratori di un'azienda;
- gruppi di lavoratori della stessa regione.
Chi può aderire alle forme complementari individuali?
Tutti possono aderire a forme di previdenza individuale, in particolare:
- i lavoratori autonomi: con il proprio contributo individuale;
- i lavoratori dipendenti: con il proprio contributo individuale e/o con il TFR (se si è deciso l'utilizzo a fini previdenziali) a prescindere dal fatto che sussista o meno una forma di previdenza complementare collettiva; in questo caso non è previsto il diritto al contributo del datore di lavoro.
- i non occupati: con contributo effettuato dal soggetto di cui sono (fiscalmente) a carico.
I soggetti interessati sono liberi di scegliere tra gli strumenti previsti:
- Fondi Pensione Aperti con un adesione individuale;
- Polizze Vita Previdenziali.
Perché sottoscrivere un piano individuale previdenziale (PIP) piuttosto che aderire individualmente ad un Fondo pensione Aperto (FPA)?
Premesso che le due forme previdenziali sono del tutto uguali, per quanto riguarda regole generali di contribuzione, prestazioni previste e trattamento fiscale, le uniche differenze fanno riferimento ai soggetti istitutivi:
- nel caso dei Fondi Pensione Aperti si tratta di strumenti attuati da Banche, Sim, SGR: è prevalente la componente finanziaria;
- nel caso dei PIP si tratta di contratti proposti da Compagnie Assicurative, quindi caratterizzati di norma dalla presenza di coperture e garanzie assicurative accessorie (caso morte, caso infortunio ecc.).
È possibile sottoscrivere uno strumento di previdenza complementare individuale, pur avendo già aderito ad un Fondo pensione negoziale?
Sì, è possibile aderire ad una forma complementare individuale anche se si è già titolari di una posizione collettiva; ad esempio è possibile sottoscrivere una forma individuale per sfruttare appieno il beneficio fiscale, effettuando in essa ulteriori versamenti oltre a quelli previsti dall'eventuale adesione ad una forma collettiva oppure per realizzare una pensione integrativa a favore di un familiare a carico.
Un soggetto che è privo di reddito e che non ha una posizione previdenziale obbligatoria, può sottoscrivere una forma complementare individuale?
La risposta è positiva: anche per coloro che non hanno un reddito da lavoro (ad esempio coniugi non lavoratori e figli - anche minorenni) esiste la possibilità di sottoscrivere una forma previdenziale complementare beneficiando comunque dei vantaggi fiscali.
Le deduzioni seguono la seguente logica:
- prima vanno a ridurre eventuali redditi minimi o diversi posseduti dall'aderente;
- poi vanno a ridurre l'imponibile della persona di cui l'aderente è fiscalmente a carico.
Quali sono le caratteristiche finanziarie degli investimenti nelle Forme Complementari?
L'investimento del patrimonio del Fondo è effettuato dal soggetto gestore utilizzando tutti gli strumenti finanziari presenti sui mercati. Normalmente l'offerta del Fondo è articolata in più comparti, ciascuno dei quali presenta un proprio profilo di rischio e orizzonte temporale. La scelta del comparto spetta all'aderente e va effettuata in funzione delle personali caratteristiche (tra cui età, propensione al rischio, disponibilità finanziarie).
Spesso sono presenti comparti caratterizzati dalla presenza di garanzie di restituzione del capitale e di un rendimento minimo.
Vi sono anche comparti che in funzione dell'orizzonte temporale dell'aderente prevedono un investimento diversificato tra strumenti azionari e obbligazionari che si modifica automaticamente nel tempo riducendo il peso della componente a maggior rischio.
Sono altresì previsti comparti specifici per l'investimento del TFR conferito in modo tacito.
È facoltà dell'aderente trasferire nel tempo la propria posizione da un comparto all'altro.
In caso di bisogno, è possibile la liquidazione della posizione previdenziale integrativa prima di aver maturato il diritto alla prestazione finale?
Sì, ma solo nei seguenti casi:
Anticipazione:
- In qualsiasi momento per spese sanitarie, per gravissime situazioni per se, il coniuge e i figli, riconosciute dalle strutture pubbliche competenti: massimo il 75%;
- dopo 8 anni di iscrizione per acquisto prima casa per se o per i figli e per ristrutturazione prima casa per se: massimo il 75%;
- dopo 8 anni di iscrizione per ulteriori esigenze degli aderenti: massimo il 30%.
Riscatto totale:
- morte dell'aderente
- per cessazione attività lavorativa e inoccupazione > 48 mesi non esercitabile nei 5 anni precedenti il pensionamento;
- per Invalidità permanente > 1/3.
Riscatto parziale max 50%:
- per cessata attività lavorativa con inoccupazione tra i 12 e i 48 mesi;
- per ricorso del datore di lavoro a mobilità, cassa integrazione ordinaria o straordinaria.
Cosa succede in caso di decesso di un aderente ad una forma previdenziale complementare, prima di aver maturato il diritto alla pensione?
In caso di decesso dell'aderente ad una forma pensionistica complementare prima della maturazione del diritto alla prestazione pensionistica, l'intera posizione individuale maturata è riscattata dagli eredi o da diversi beneficiari dallo stesso designati, siano essi persone fisiche o giuridiche. In mancanza di tali soggetti, la posizione, limitatamente alle forme pensionistiche complementari ad adesione individuale, viene devoluta a finalità sociali. Nelle forme pensionistiche complementari ad adesione collettiva, la suddetta posizione resta acquisita al fondo pensione.
Cosa succede in caso di decesso del percettore di una pensione integrativa?
Dipende dalle scelte fatte al momento della richiesta della pensione integrativa (complementare). Normalmente la pensione complementare non è reversibile, come invece avviene per la pensione pubblica. La scelta dell'eventuale reversibilità su altra persona è una opzione e va effettuata al momento della maturazione del diritto alla prestazione. In questo caso, l'entità della rendita erogata dipenderà dalle caratteristiche (età, sesso) sia del primo soggetto (aderente) che del secondo soggetto (reversatario) della rendita. Nel caso di pensione vitalizia normale (solo per se stesso), in caso di decesso, non è previsto alcun tipo di prestazione a favore di altri soggetti (salvo diverse e particolari norme previste dal regolamento della forma complementare).
Cosa succede ad una posizione previdenziale integrativa se si perde o si cambia il posto di lavoro?
Le due situazioni prevedono diverse modalità di gestione.
In caso di perdita del posto di lavoro è prevista la possibilità di riscatto parziale o totale:
Riscatto totale:
- per cessazione attività lavorativa e inoccupazione > 48 mesi non esercitabile nei 5 anni precedenti il pensionamento.
Riscatto parziale max 50%:
- per cessata attività lavorativa con inoccupazione tra i 12 e i 48 mesi;
- per ricorso del datore di lavoro a mobilità, cassa integrazione ordinaria o straordinaria.
In caso di cambio dell'attività lavorativa è possibile trasferire la posizione maturata ad altra forma complementare, anche prima che siano trascorsi i due anni di permanenza minimi previsti.
Si può trasferire la mia posizione da una forma previdenziale complementare ad un'altra, sia essa collettiva piuttosto che individuale?
Sìì. L'aderente ad una forma previdenziale complementare può trasferire la propria posizione individuale ad altra forma pensionistica complementare, purchè siano decorsi almeno due anni dalla sottoscrizione. Attenzione, questa norma, valida in linea generale, può essere limitata dal fatto di partecipare in forma collettiva ad un Fondo Negoziale o ad Fondo pensione Aperto e di godere in conseguenza anche del contributo del datore di lavoro; in questo caso l'eventuale trasferimento ad altra forma previdenziale complementare farebbe perdere il diritto al contributo datoriale. Il trasferimento riguarda il montante maturato sino a quella data e non è tassato.
Cosa succede se al momento del pensionamento l'aderente non ha maturato i requisiti necessari per la rendita pensionistica?
Per ottenere le prestazioni derivanti dall'adesione ad una Forma Complementare Previdenziale occorre:
- aver raggiunto l'età pensionabile prevista dal regime obbligatorio pensionistico di appartenenza, sia che si tratti della pensione di anzianità che di vecchiaia;
- con una permanenza di almeno 5 anni in una forma pensionistica complementare.
Stanti questi requisiti, l'interessato dovrà completare la permanenza minima prevista nel Fondo.
Un lavoratore dipendente del settore pubblico può aderire ad una forma pensionistica complementare ad adesione individuale?
Sì. Stante l'attuale situazione normativa la possibilità di adesione può essere attuata solo con il contributo individuale, godendo dei benefici fiscali previsti. La situazione per i dipendenti pubblici è in evoluzione in quanto l'istituzione dei Fondi Pensione Negoziali o Chiusi per queste categorie di lavoratori è limitata prevalentemente dai vincoli di bilancio dell'Amministrazione Pubblica. Qualcosa comunque sta cambiando, infatti i lavoratori della scuola possono oggi costruirsi una previdenza integrativa collettiva aderendo al Fondo Negoziale Espero.
Esiste una modalità di rendicontazione di una posizione previdenziale integrativa individuale?
Le forme previdenziali complementari, sia collettive che individuali, sono tenute per legge ad inviare ad ogni aderente/iscritto uno specifico "estratto conto previdenziale" almeno una volta all'anno.
Qual è il regime fiscale previsto per i contributi versati a favore di una forma previdenziale complementare?
Per i contributi versati a favore di qualsiasi strumento della Previdenza Complementare è prevista una deduzione fiscale cioè la diminuzione del reddito complessivo imponibile ai fini IRPEF. L'importo annuale massimo della deduzione è fissato in € 5.164,57. Il plafond è unico ed è comprensivo sia dei contributi versati dal lavoratore sia di quelli, quando previsti, versati dal datore di lavoro.
Rimane quindi escluso l'eventuale TFR conferito, non essendo la sua formazione soggetta a tassazione (il regime del TFR prevede la tassazione al momento della sua liquidazione / fruizione).
Qual è il regime fiscale previsto per i contributi versati in una forma complementare a favore di un familiare fiscalmente a carico?
Anche per coloro che non hanno un reddito da lavoro esiste la possibilità di sottoscrivere una forma previdenziale complementare beneficiando comunque dei vantaggi fiscali.
Le deduzioni, previste in ugual misura a quelle generali, e quindi i vantaggi fiscali, seguono la seguente logica:
- prima vanno a ridurre eventuali redditi minimi o diversi da loro posseduti;
- poi vanno a ridurre l'imponibile della persona di cui sono fiscalmente a carico.
Chi è in possesso di soli redditi diversi da quelli di lavoro (es: da fabbricati o da capitale) può aderire ad una Forma Pensionistica Complementare individuale?
Certamente; i contributi (versamenti) sono deducibili dal reddito complessivo dichiarato con il massimo di € 5.164,57.
Per chi ha già un'assicurazione sulla vita, è possibile godere ugualmente dei benefici fiscali, aderendo ad una forma previdenziale complementare?
Certamente sì, in quanto si tratta di aree di beneficio fiscale diverse tra loro:
- per le assicurazioni sulla vita, stipulate prima del 31 dicembre 2000, è corretto parlare di "detrazione d'imposta" (pari al 19% di un premio annuo massimo di € 1.291,14). Per le polizze stipulate dall' 1-1-2001 la detrazione d'imposta sopra citata permane esclusivamente per i contratti di assicurazione "caso morte" e "non autosufficienza";
- nel caso di adesione ad una forma previdenziale complementare si ha diritto invece alla cosiddetta "deduzione d'imposta"; si gode cioè, del beneficio fiscale di dedurre dall'imponibile il contributo versato al Fondo dall'aderente e, se presente, anche quello del datore di lavoro (ovviamente entro i limiti previsti dalla legge, con il tetto di € 5.164,57 annui).
I versamenti effettuati ad una Forma previdenziale complementare devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi?
- Nel caso di adesione collettiva con trattenuta in busta paga non va riportata nessuna voce nella dichiarazione dei redditi, in quanto il datore di lavoro opera le necessarie deduzioni agendo in qualità di "sostituto d'imposta". Un'eventuale contribuzione aggiuntiva, attuata d'iniziativa del lavoratore, dovrà essere invece riportata in deduzione nella dichiarazione dei redditi;
- nel caso invece di adesione ad una forma individuale dovrà essere lo stesso lavoratore ad indicare in dichiarazione dei redditi le somme da portare in deduzione.
Il rendimento finanziario delle forme previdenziali complementari è soggetto a tassazione?
Sì, il rendimento finanziario realizzato annualmente da tutte le forme previdenziali complementari è tassato in base ad un'aliquota d'imposta pari all'11% (agevolata rispetto al 12,50% attualmente applicato sui redditi da altre forme di investimento finanziario).
Qual è il trattamento fiscale dell'anticipazione?
Nel caso di anticipazione per:
- spese sanitarie (per gravissime situazioni per sé, il coniuge e i figli, riconosciute dalle strutture pubbliche competenti), il regime fiscale prevede una tassazione pari a: massimo 15% minimo 9% (riduzione dello 0,3% per ogni anno superiore al 15° con un massimo del 6%).
Nei casi di anticipazione per:
- acquisto prima casa per sé o per i figli e per ristrutturazione prima casa per sé,
- per ulteriori esigenze degli aderenti,
il regime fiscale prevede una tassazione a titolo di imposta pari al 23%.
Le anticipazioni possono essere reintegrate, a scelta dell'aderente, in qualsiasi momento anche mediante contribuzioni annuali eccedenti il limite di 5.164,57 euro. Sulle somme eccedenti questo limite, èriconosciuto al contribuente un credito d'imposta pari all'imposta pagata al momento della fruizione dell'anticipazione.
Com'è trattato fiscalmente il riscatto?
In entrambe le possibilità ammesse dalla legge, ovvero:
riscatto totale:
- per cessazione attività lavorativa e inoccupazione > 48 mesi (non esercitabile nei 5 anni precedenti il pensionamento),
- per invalidità permanente > 1/3,
- morte dell'aderente
riscatto parziale max 50%:
- per cessata attività lavorativa con inoccupazione tra i 12 e i 48 mesi,
- per ricorso del datore di lavoro a mobilità, cassa integrazione ordinaria o straordinaria;
il regime fiscale prevede una tassazione pari a: massimo 15% minimo 9% (riduzione dello 0,3% per ogni anno superiore al 15° con un massimo del 6%).
Qual è il trattamento fiscale della rendita?
La regola generale prevede che sull'importo imponibile della prestazione in forma di rendita, sia operata una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno oltre il 15° anno di partecipazione alla Previdenza Complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, arrivando quindi ad una tassazione finale pari al 9% dopo 35 anni di contribuzioni.
L'importo imponibile della prestazione è rappresentato da:
- la parte corrispondente ai versamenti dedotti,
- l'eventuale TFR conferito.
Rimangono esclusi dall'imponibile i redditi derivanti dai rendimenti maturati a partire dall'erogazione della rendita.
A seguito di ciò, l'eventuale contributo volontario eccedente il plafond di 5.164,57 € e non portato in deduzione nell'anno di competenza non rientra nell'imponibile, come pure la parte derivante dal rendimento finanziario maturato fino al momento della prestazione (in quanto già tassato).
Qual è il trattamento fiscale della prestazione in capitale?
La regola generale prevede che sull'importo imponibile della prestazione in forma di capitale (max. 50% del montante) sia operata, analogamente a quanto previsto per la prestazione in rendita, una ritenuta a titolo di imposta con aliquota del 15% ridotta di una quota pari a 0,30 punti percentuali per ogni anno oltre il 15° anno di partecipazione alla Previdenza Complementare, con un limite massimo di riduzione di 6 punti percentuali, arrivando quindi ad una tassazione finale pari al 9% dopo 35 anni di contribuzioni.
L'importo imponibile è rappresentato da:
- la parte corrispondente ai versamenti già dedotti,
- l'eventuale TFR conferito.
L'eventuale contributo volontario eccedente il plafond di 5.164,57 € e non portato in deduzione nell'anno di competenza non rientra nell'imponibile.
Cos'è il TFR?
Il TFR, più precisamente il Trattamento di Fine Rapporto, è la cosiddetta "liquidazione" e viene corrisposta dal datore di lavoro alla cessazione dell'attività lavorativa.
È considerato salario differito, in quanto si tratta di quote accantonate e rivalutate annualmente:
- l'accantonamento annuale si determina dividendo gli elementi retributivi utili annui per il divisore fisso del 13,5 oppure applicando agli stessi l'aliquota netta del 6,91%;
- la rivalutazione avviene sulla base di un tasso costituito dall'1,5% in misura fissa e dal 75% dell'aumento dell'indice ISTATdei prezzi al consumo.
Qual è l'oggetto della nuova normativa, relativamente al TFR?
La nuova normativa attiene al conferimento nella Previdenza Complementare delle quote di TFR che maturano a partire dal 1° gennaio 2007 (il cosiddetto TFR maturando).
Quali sono i lavoratori interessati alla nuova normativa, relativamente al TFR?
La normativa interessa tutti i lavoratori dipendenti titolari di un rapporto di lavoro subordinato con diritto al trattamento di fine rapporto lavoro (TFR).
Cosa succede al TFR già maturato fino al 31 dicembre 2006?
Il TFR già accantonato non viene assolutamente interessato dalla nuova normativa e continua ad essere gestito dall'azienda ove si è occupati secondo le regole vigenti.
Il dipendente di un'azienda che non ha intenzione di aderire a un fondo pensione, cosa deve fare per conservare l'attuale regime per il TFR maturando?
Per conservare l'attuale regime del TFR (cioè mantenerlo come liquidazione alla cessazione del rapporto di lavoro) vi è una sola modalità: esprimere la scelta in modo esplicito (come previsto dalla legge), cioè comunicando in forma scritta tale opzione al proprio datore di lavoro.
In cosa consiste la regola del silenzio assenso?
La regola del silenzio assenso funziona come una corsia preferenziale per l'iscrizione alla previdenza integrativa: la legge stabilisce che chi non si esprime, nel periodo previsto, accetta tacitamente di aderire ai fondi pensione con il conferimento integrale del TFR maturando.
Si parla di sei mesi di tempo per decidere se aderire o meno ai fondi pensione, ma poi tutti fanno riferimento al termine ultimo del 30 giugno 2007. Come si calcola esattamente questo periodo che i lavoratori hanno a disposizione?
Bisogna distinguere due ipotesi, a ognuna delle quali la legge riconosce un periodo di sei mesi per decidere se aderire o meno alla previdenza integrativa:
- lavoratore già occupato alla data del 1° gennaio 2007; in questo caso, il termine si fissa al 30 giugno 2007 (sei mesi dal 1° gennaio 2007);
- non occupato; in questo caso, invece, il termine decorre dalla data di assunzione. Se, per esempio, il lavoratore viene assunto il 1 ° marzo 2007, il termine ultimo per decidere si fissa al 31 agosto 2007 (sei mesi dal 1° marzo 2007).
Cosa accadrà al TFR dei lavoratori che non decidono nulla entro i sei mesi previsti?
In questo caso (nessuna scelta esplicita), vale la regola del silenzio assenso, la quale stabilisce che il TFR maturando dal mese successivo alla scadenza dei sei mesi sia destinato ad una forma di previdenza complementare.
Ad esempio nel caso di lavoratore che deve effettuare la scelta entro il 30 giugno 2007, al fondo pensione affluirà il TFR che maturerà a partire dal 1° luglio 2007.
Il TFR maturato sino a al 31.12.2006 non è interessato da alcun cambiamento e gli accantonamenti del primo semestre 2007 restano in azienda o vengono girati all'INPS in funzione del numero di dipendenti dell'azienda presso cui è occupato.
Se si decide di non effettuare alcuna scelta, e pertanto di far valere la regola del silenzio assenso, a quale fondo pensione ci si ritrova iscritti?
In questo caso si dà priorità alle scelte aziendali. Infatti, è previsto che il datore di lavoro trasferisca il TFR al fondo pensione stabilito dal Ccnl o da un contratto territoriale, salvo che non vi sia un accordo aziendale che prevede l'adesione a una diversa forma pensionistica. Se invece, in azienda, ci sono più forme pensionistiche previste dai Ccnl, il datore di lavoro verserà il TFR a quella cui ha aderito il maggior numero di lavoratori. Infine, se non vi sono possibilità di fondi aziendali, il datore di lavoro è tenuto a versare il TFR al Fondo Pensione istituito presso l'INPS.
Se si decide di non aderire alla previdenza integrativa e di mantenere il TFR, si può poi cambiare idea?
Certamente. La scelta sul conferimento del TFR e sull'adesione alla previdenza integrativa può avvenire con cadenza annuale. Quindi, successivamente alla decisione di mantenere il TFR, il lavoratore potrà in ogni momento optare per il conferimento (e dunque aderire) a un fondo pensione.
Se si decide di aderire a un fondo pensione con destinazione del TFR, si può successivamente ritornare sui propri passi?
No. La scelta è irreversibile: una volta conferito il TFR alle forme pensionistiche complementari non è più possibile ritornare a percepire il TFR come tale.
Si può decidere di mantenere una parte del TFR maturando e una parte destinarlo a un fondo pensione?
No, la scelta interessa il TFR maturando nella sua globalità. Eccezioni valgono per i lavoratori più anziani, quelli cioè che hanno cominciato a lavorare prima del 29 aprile 1993 con iscrizione alla previdenza obbligatoria (per esempio all'INPS).
Un lavoratore dipendente che ha cominciato a lavorare nel 1990 e non si è mai iscritto a un fondo pensione, devo anch'egli effettuare le scelte per il TFR maturando?
Sì, anche i lavoratori più anziani sono tenuti a rispettare la scelta sul conferimento del TFR ai fondi pensione. Tuttavia, per chi risulta iscritto alla previdenza obbligatoria prima del 29 aprile 1993, il conferimento non riguarderà tutto il TFR maturando ma solo una parte, quella eventualmente fissata dagli accordi aziendali o dai contratti collettivi. Se questi non prevedono il versamento di quote del TFR, il conferimento dovrà necessariamente riguardare almeno la metà del TFR maturando con possibilità di successivi incrementi. Rimane in ogni caso valida la regola del silenzio assenso: nel caso di mancata decisione esplicita tutto il TFR confluirà in un fondo pensione.
Chi ha cominciato a lavorare nel 1990 e si è iscritto a un fondo pensione, versando il 50% del TFR, devo anch'egli effettuare la scelta sul conferimento del TFR entro il 30 giugno 2007?
Sì, ma la scelta è limitata alla quota di TFR rimanente, cioè non ancora destinata alla previdenza complementare, per decidere se mantenerlo come tale oppure se versarlo al fondo pensione cui si è iscritti. Attenzione: anche in questo caso vale la regola del silenzio assenso, se non c'è scelta esplicita il TFR residuo finisce nel fondo pensione.
Chiedendo il mantenimento del TFR maturando, questo finirà all'INPS?
Sì, ma soltanto se l'azienda presso cui si è occupati ha almeno 50 dipendenti. In questo caso il TFR maturando mantiene la sua natura e tutte le sue caratteristiche (anticipazioni, rivalutazione, liquidazione alla cessazione del rapporto di lavoro), presso lo specifico Fondo di Tesoreria attivato presso l'INPS. Altrimenti, se l'azienda ha meno di 50 dipendenti, il TFR rimane in gestione all'impresa. Il lavoratore comunque si rivolgerà sempre al proprio datore di lavoro per chiedere lo smobilizzo parziale (anticipazioni) o totale (cessazione rapporto di lavoro) del TFR maturato.
Cosa cambia per il lavoratore se il TFR va all'INPS?
Nulla, cambia soltanto il soggetto che gestisce il TFR maturando (l'INPS, ovvero lo Stato, e non più l'azienda). Il lavoratore:
- mantiene lo stesso trattamento in termini di rivalutazione,
- continua a fare riferimento al proprio datore di lavoro per tutto ciò che riguarda le anticipazioni, i riscatti e la liquidazione.
Se si aderisce a una forma pensionistica individuale è possibile destinarvi il TFR?
Sì. I lavoratori possono decidere di destinare anche a tali forme pensionistiche (PIP o Fondo pensione Aperto ad adesione individuale) le proprie quote annuali di TFR maturando, ricordando che in questo caso non si ha diritto al contributo del datore di lavoro eventualmente previsto dagli accordi collettivi.
Una volta aderito a un fondo pensione, è possibile cambiare poi forma pensionistica?
Sì, trascorsi due anni dalla adesione. La legge, infatti, prevede il cosiddetto principio della portabilità per cui chiunque, dopo due anni di partecipazione a una forma pensionistica complementare, ha la facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata a un'altra forma pensionistica, qualunque essa sia.
Un lavoratore dipendente, se decide di destinare il proprio TFR ad una forma pensionistica complementare, cos'altro deve versare?
- Nel caso di adesione collettiva, l'ammontare dell'eventuale contributo a carico del lavoratore, come pure quello del datore di lavoro, è stabilito dal contratto o accordo collettivo ed è da intendersi come quota minima obbligatoria. È ovviamente facoltà del lavoratore decidere se versare di più rispetto al minimo previsto.
- Nel caso invece di adesione individuale, può bastare il solo conferimento del TFR; in questo caso il contributo personale è assolutamente libero.
Un lavoratore dipendente può aderire ad una forma pensionistica complementare, senza versare ad essa il TFR?
- Nel caso di adesione ad una forma pensionistica collettiva, l'obbligo o meno di versare il TFR, ed il suo ammontare, dipende dall'anzianità lavorativa e da quanto previsto dal contratto o accordo collettivo.
- Nel caso di adesione ad una forma pensionistica individuale, è possibile aderire con il solo contributo individuale anche senza versare ad essa il TFR.
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